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Permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti

CHE COSA E’ IL PERMESSO DI SOGGIRONO UE PER LUNGO SOGGIORNANTI?

Il Permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti è un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, valido come documento di identità personale per 5 anni (successivamente il richiedente può chiederne il rinnovo producendo nuove fotografie);

CHI PUO’ CHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIRONO CE PER LUNGO SOGGIORNANTI?

Il Permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

1) soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni;

2) possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;

3) disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato);

4) superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.*

* Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il richiedente permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti sia il titolare di protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria).

CHI NON PUO’ CHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIRONO UE PER LUNGO SOGGIORNANTI?

Il Permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti non può però essere richiesto da:

-i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale*;

-i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (casi speciali) o a titolo di protezione temporanea*;

-i titolari di visti di breve periodo;

-i cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato;

*Tuttavia i precedenti periodi di possesso di queste tipologie di permesso, ad esclusione dei soggiorni di breve periodo, possono essere utili nel calcolo dell’anzianità del soggiorno (5 anni).

DOVE SI RICHIEDE IL PERMESSO DI SOGGIRONO UE PER LUNGO SOGGIORNANTI?

Il Permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti può essere richiesto:

presso gli Uffici di Poste Italiane (Sportello Amico) – attraverso la presentazione del Kit postale di colore giallo.

I DIRITTI DEI TITOLARI DEL PERMESSO DI SOGGIRONO UE PER LUNGO SOGGIORNANTI

Il Permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti consente:

-entrare in Italia e negli altri stati della Unione Europea senza necessità del visto di ingresso;

-svolgere ogni attività lavorativa subordinata o autonoma in Italia, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero;

– usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica);

– partecipare alla vita pubblica locale.

I FAMILIARI PER I QUALI PUO’ ESSERE RICHIESTO IL PERMESSO DI SOGGIRONO UE PER LUNGO SOGGIORNANTI

Il Permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti può essere richiesto per i seguenti familiari a carico:

-coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

-figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio*;

-figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale*;

-genitori a carico;

* I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli

Requisiti per l’estensione del Permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti ai familiari:

alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale di edilizia residenziale pubblica o che risponda ai requisiti igienico-sanitari certificati dall’ASL competente;

reddito sufficiente (anche derivato dal cumulo dei redditi dei familiari conviventi).

*I familiari a carico devono rispondere al requisito dell’anzianità del soggiorno (5 anni).

QUANDO PUO’ ESSERE REVOCATO IL PERMESSO DI SOGGIRONO UE PER LUNGO SOGGIORNANTI?

Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti può essere revocato nei seguenti casi:

se acquisito fraudolentemente;

-quando lo straniero diventi un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato ;

-quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;

-in caso di assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo di 12 mesi consecutivi;

-in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti da parte di un altro Stato membro dell’Unione europea;

-in caso di assenza dal territorio dello stato per un periodo superiore a 6 anni.

*La separazione legale o lo scioglimento del matrimonio non comportano la revoca del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti ai familiari.

COSA FARE IN CASO DI DINIEGO O REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER LUNGO SOGGIORNANTI?

Contro il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti può essere proposto un ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

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L’avvocato Ivana Stojanova fornisce consulenza e assistenza legale riguardo le problematiche afferenti al permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti:

– Possibilità o meno di richiedere il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti

– Scelta dei documenti da presentare con la richiesta del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti

– Presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti

– Tutela giurisdizionale in casi di diniego o revoca del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti