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Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato

L’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo l’ entrata in vigore del regolamento 179/2011 e ciò dopo il 10/03/2012 e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell’articolo 5 del T.U. Immigrazione, di durata non inferiore ad un anno.

La stipula dell’accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

L’accordo di integrazione è un atto, un contratto tra lo straniero e lo Stato.

L’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato è previsto dall’art. 4 bis Testo Unico Immigrazione, il quale rinvia il contenuto dell’accordo al regolamento 179 del 14.09.2011.

Trattasi di un’ illegittimità costituzionale poiché in contrasto con l’art. 10 comma 2° della Costituzione il quale dispone che “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.” Secondo il dettato della norma costituzionale la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge e non dagli regolamenti.

Inoltre, l’art. 4 bis T.U. Immigrazione rinvia il contenuto dell’accordo di integrazione ad un atto amministrativo, emanato dal Governo e non dal legislatore – trattasi di un altra illegittimità costituzionale poiché sempre in contrasto con l’art. 10 comma 2° della Costituzione, secondo il quale la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge e non da atti amministrativi.

L’art. 4 bis comma 2° T.U. Immigrazione prevede che la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato – trattasi di un altra ancora illegittimità costituzionale poiché in contrasto con l’art. 13 comma 2° della Costituzione il quale dispone “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.” Secondo la Corte Costituzionale l’espulsione è una privazione della libertà personale e di conseguenza il dettato dell’art. 4 bis co. 2° che prevede l’espulsione è in contrasto con l’art. 13 co. 2° della Costituzione.

Il comma 4° dell’art. 2 del regolamento 179/2011 prevede gli obblighi che lo straniero assume con la stipula dell’accordo di integrazione, l’inosservanza dei quali produce la perdita dei crediti.

Con l’accordo, lo straniero si impegna a:
a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa;

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

d) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

La lettera d) del co. 4° del regolamento 179/2011 prevede l’obbligo di istruzione dei figli minori – trattasi di una norma razzista poiché un obbligo del genere non è previsto in capo ai genitori italiani.

Infine il regolamento 179/2011 prevede una serie di casi in cui non si procede alla stipula dell’accordo di integrazione. Analizzando tutti i casi di esclusione rimane che l’accordo di integrazione si applica agli stranieri che entrano per prima volta nel territorio dello Stato dopo il 10/03/2012 per motivi di famiglia, studio e lavoro.