ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana si può acquisire in due modi:
AUTOMATICAMENTE
– per nascita ( “ius sanguinis” o diritto di sangue) se almeno uno dei genitori è un cittadino italiano;
– per nascita (“ius soli” o diritto di suolo) se i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori stranieri sono cittadini di uno Stato la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero o se il minore è stato ritrovato in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
– per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto;
– per adozione da parte di un cittadino italiano durante la minore età;
SU DOMANDA
– per acquisto volontario, se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge;
– per matrimonio, dopo due anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio (tre per i residenti all’estero e ridotti alla metà in presenza di figli);
– per naturalizzazione (residenza), se si risiede legalmente in Italia da 10 anni;
– se nati nel territorio italiano da genitori stranieri, risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana si può perdere in due modi:
AUTOMATICAMENTE
– per arruolamento volontario nell’esercito di uno stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello stato;
– in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato, purché questi detenga un’altra cittadinanza.
PER RINUNCIA
– da parte dell’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga un’altra cittadinanza;
– da parte del cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza;
– al raggiungimento della maggiore età da parte di chi ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, alla condizione che detenga un’altra cittadinanza.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana si può riacquistare in due modi:
AUTOMATICAMENTE
– dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
SU DOMANDA
– prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
– assumendo, o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello stato anche all’estero;
– stabilendo o trasferendo entro un anno dalla dichiarazione la propria residenza sul territorio della Repubblica;
– mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che ha perduto la cittadinanza per matrimonio con uno straniero.
DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA PER L’ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA?
La domanda per l’acquisizione della cittadinanza italiana deve essere presentata:
– presso le Prefetture in caso di richiesta per residenza o per matrimonio (domanda online);
– presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza in caso di richiesta per nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri e residenza regolare fino al compimento della maggiore età;
– presso l’Ambasciata Italiana se il soggetto si trova all’estero o presso il Comune di residenza se il soggetto abita già in Italia in caso di richiesta per discendenza da cittadini italiani.
DOPPIA CITTADINANZA
La legge sulla cittadinanza italiana ammette il possesso di una doppia e persino tripla cittadinanza, in base al principio generale del diritto internazionale denominato “principio di rispetto della sovranità degli stati”.
QUALE E’ IL TERMINE STABILITO DALLA LEGGE PER ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA?
La legge stabilisce che il termine massimo per la conclusione del procedimento relativo alla cittadinanza italiana corrisponde a 4 anni.
COSA FARE IN CASO DI ATTESA PROLUNGATA O DI DINIEGO DELLA CITTADINANZA ITALIANA?
Contro l’attesa prolungata o il diniego della cittadinanza italiana può essere proposto ricorso davanti al TAR in caso di richiesta della cittadinanza per residenza o davanti al Tribunale Ordinario – sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, se si tratta di richiesta di cittadinanza per matrimonio.
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L’avvocato IvanaStojanova fornisce consulenza e assistenza legale riguardo le problematiche afferenti alla acquisizione della cittadinanza italiana:
– Possibilità o meno di richiedere la cittadinanza italiana
– Scelta dei documenti da presentare con la richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana
– Presentazione della richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana
– Tutela giurisdizionale in caso di diniego della cittadinanza italiana