CHI E’ RICHIEDENTE LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE?
Il richiedente la protezione internazionale è una persona che ha presentato richiesta di protezione internazionale ed è in attesa della decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma di protezione.
La domanda di protezione internazionale può essere presentata da qualunque straniero e in qualunque momento.
CHI E’ RIFUGIATO?
E’ colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di:
- razza (ad esempio, per il colore della pelle o per la appartenenza a un gruppo etnico, a una tribù/comunità o a una minoranza);
- religione (ad esempio, per il fatto di professare o di non professare una determinata religione o di appartenere ad un determinato gruppo religioso);
- nazionalità (ad esempio, per la sua appartenenza ad una minoranza etnica o linguistica);
- appartenenza ad un gruppo sociale (gruppo di persone che condividono una caratteristica comune o che sono percepite come un gruppo dalla società in base, ad esempio, a sesso, genere, orientamento sessuale, famiglia, cultura, educazione, professione); oppure
- opinione politica (ad esempio, per le opinioni politiche, per le attività politiche, per le opinioni politiche attribuite, per l’obiezione di coscienza);
si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure chi, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
CHI E’ TITOLARE DELLO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA?
Il titolare dello status di protezione sussidiaria è un cittadino non appartenente all’Unione Europea, o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine, o nel Paese nel quale aveva la propria dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.
COME FUNZIONA LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE?
1. La domanda di protezione internazionale deve essere fatta dalla persona interessata e deve essere indirizzata alla Polizia di frontiera o alla Questura del luogo di residenza o dimora abituale.
2. Una volta ricevuta la domanda di protezione internazionale, la Questura competente deve convocare il richiedente per gli esami foto-segnaletici, il c.d. sistema Eurodac, al fine di verificare se la persona non ha fatto precedentemente una domanda d’asilo in un altro Stato dell’Unione Europea. Il rilevamento delle impronte digitali viene effettuato solo ai richiedenti la protezione internazionale di età superiore ai 14 anni.
3. Una volta verificato l’Eurodac, se lo stesso risulta positivo, il richiedente la protezione internazionale deve essere inviato all’Unità Operativa Dublino, la quale procede verso il rimpatrio nello Stato dell’Unione Europea considerato competente per la sua richiesta di protezione internazionale.
4. Se invece l’Eurodac risulta negativo, la Questura competente del luogo della dimora abituale del richiedente deve convocarlo per la compilazione del modello C3.
5. Il modello C3 deve essere compilato negli uffici della Questura territorialmente competente in presenza di un mediatore culturale e/o interprete. Tale modello è composto da una serie di domande riguardo gli datti anagrafici del richiedente la protezione internazionale, la sua situazione famigliare, la data in cui ha lasciato il proprio paese d’origine, la data d’ingresso in Italia, i motivi per i quali ha lasciato il paese d’origine, eventuali vulnerabilità etc.
6. Una volta compilato il modello C3 il richiedente la protezione internazionale riceve un permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale di durata di sei mesi, rinnovabile fino a quando non viene decisa la sua domanda di protezione internazionale. Tale permesso di soggiorno consente l’esercizio dell’attività lavorativa, dopo 2 mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, e consente, sin da subito, l’iscrizione al servizio sanitario nazionale.
7. Per il completamento della domanda di protezione internazionale, il richiedente può scrivere di proprio pugno e nella propria lingua la propria storia di vita, alla quale, se possibile deve allegare tutti i documenti utili come prove delle sue parole. La storia può essere presentata nel momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, nel momento della compilazione del modello C3 oppure in un momento successivo, ma comunque prima dell’audizione in Commissione.
8. L’ultima fase della procedura di riconoscimento della protezione internazionale è l’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale. L’audizione deve essere fatta in presenza di un interprete. Se il richiedente la protezione internazionale è assistito da un difensore, questi può partecipare all’audizione. Ove necessario, ai fini dell’esame della domanda la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti di carattere sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori e può disporre, previo consenso, visite mediche per l’accertamento di esiti di persecuzioni o danni gravi, nonché disporre la traduzione di documentazione prodotta dal richiedente. Il richiedente la protezione internazionale può effettuare visite mediche a proprie spese, ove queste non sono state disposte dalla Commissione territoriale.
9. L’audizione presso la Commissione territoriale può essere registrato con mezzi meccanici. In tal caso deve essere fatta una trascrizione che deve essere inviata al richiedente la protezione internazionale e al suo difensore, in caso in cui vi sia un difensore. Il richiedente la protezione internazionale deve ricevere una copia del verbale delle dichiarazioni rese e ha diritto di far inserire nel medesimo eventuali osservazioni.
10.La decisione della Commissione territoriale deve essere notificata al richiedente presso il suo luogo di residenza/domicilio o presso il centro ove è accolto (per chi beneficia del sistema di accoglienza).
CHI E’ L’ORGANO COMPETENTE RIGUARDO ALLE DIVERSE FASI DELLA PROCEDURA DI RICHIESTA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE?
- La Polizia di frontiera o la Questura competente del luogo di dimora – per la ricezione della domanda
- La Commissione territoriale competente – per la decisione della domanda
- L’Unità operativa Dublino – per i casi di Dublino
IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE
A) Il permesso di soggiorno per status di rifugiato
- ha una durata di 5 anni;
- è rinnovabile;
- consente l’accesso allo studio e alla formazione professionale;
- consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma);
- consente l’accesso al pubblico impiego;
- consente l’iscrizione al servizio sanitario;
- consente l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente;
- dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (assegno sociale, pensione d’invalidità, assegno di maternità e assegni familiari);
- consente il ricongiungimento famigliare. Lo straniero titolare dello status di rifugiato può chiedere il ricongiungimento familiare per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i cittadini dei paesi terzi, con la differenza che il titolare dello status di rifugiato non è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio.
N.B. I titolari di permesso di soggiorno per asilo politico possono presentare richiesta del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
B) Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
- ha una durata di 5 anni;
- è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
- al momento del rinnovo, tale permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro. La conversione però comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria;
- consente l’accesso allo studio e alla formazione professionale;
- consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma);
- consente l’iscrizione al servizio sanitario;
- consente l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente;
- dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (assegno sociale, pensione d’invalidità, assegno di maternità e assegni familiari);
- consente il ricongiungimento famigliare. Lo straniero titolare dello status di protezione sussidiaria può chiedere il ricongiungimento familiare per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i cittadini dei paesi terzi, ma non è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio.
N.B. I titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria possono presentare richiesta del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
TITOLO DI VIAGGIO
Il rifugiato, che non possiede il passaporto, ha diritto di ricevere, oltre al permesso di soggiorno, un titolo di viaggio che è il documento equipollente al passaporto.
Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.
COSA FARE IN CASO DI DINIEGO DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE?
Contro il diniego della domanda di protezione internazionale può essere proposto un ricorso al Tribunale ordinario – sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, che ha sede nel capoluogo di distretto della Corte d’Appello, in cui ha sede la Commissione territoriale competente, entro 15 o entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
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L’avvocato Ivana Stojanova fornisce consulenza e assistenza legale riguardo le problematiche afferenti alla richiesta di protezione internazionale:
– Possibilità o meno di presentare domanda di protezione internazionale
– Scelta dei documenti da presentare con la domanda di protezione internazionale
– Assistenza nella presentazione della domanda di protezione internazionale
– Assistenza nella redazione della memoria personale
– Tutela giurisdizionale nel caso di diniego della domanda di protezione internazionale