1) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON CITTADINO DI UN PAESE TERZO
A. Il cittadino di un paese terzo può chiedere il ricongiungimento familiare se è titolare di:
1. permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2. permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato:
· per atti di particolare valore sociale
· per lavoro autonomo/subordinato
· per asilo politico
· per protezione sussidiaria
· per studio
· per motivi religiosi
· per motivi familiari
N.B: E’ possibile presentare la richiesta anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, quando si è in possesso della ricevuta del rinnovo.
B. Il ricongiungimento familiare si può chiedere per:
- Il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- I figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio. La condizione della minore età deve esistere al momento della presentazione della domanda;
- I figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere, in maniera permanente, alle proprie esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- I genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza oppure i genitori con almeno 65 anni, qualora gli altri figli non siano in grado di mantenerli per documentati e gravi motivi di salute. In questo caso sarà necessario stipulare un’assicurazione sanitaria privata o iscrivere il familiare ricongiunto al Sistema Sanitario Nazionale pagando un contributo
C. Il cittadino del paese terzo che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:
- Di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari con la certificazione della idoneità abitativa rilasciata dal Comune competente;
- Di un reddito minimo annuo – che può anche essere comprensivo dei redditi dei familiari conviventi – non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dello stesso importo per ogni familiare da ricongiungere;
- Il legame familiare con la persona da ricongiungere – è necessario presentare la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare (il certificato dello stato di famiglia). Tale certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dall’Autorità Consolare di Italiana nel paese d’origine o di provenienza dello straniero.
LA PROCEDURA
La procedura per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi.
La prima fase riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio), la seconda fase riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d’ingresso (legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti (titolo di soggiorno, reddito, alloggio) dovrà essere consegnata al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
2) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO
Un cittadino italiano o comunitario, legalmente residente nel territorio italiano, può chiedere il ricongiungimento familiare dei seguenti familiari provenienti da paesi terzi:
· Coniuge del cittadino italiano o comunitario;
· Figli propri o del coniuge e, se maggiorenni, quando a carico del cittadino italiano, o comunitario, o del coniuge;
· Ascendenti propri o del coniuge, quando a carico;
· Ogni altro membro della famiglia che, nel paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, gli ascendenti del cittadino italiano o comunitario e gli ascendenti del suo coniuge.
Il cittadino italiano o comunitario non ha bisogno di inoltrare la domanda per il ricongiungimento familiare, né di dimostrare i requisiti di reddito e alloggio, ma deve esclusivamente richiedere un specifico visto di ingresso presso il Consolato di Italia nel paese d’origine o di provenienza del familiare.
3) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Lo straniero titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria può chiedere il ricongiungimento familiare per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i cittadini dei paesi terzi, con la differenza che il titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio. Non hanno invece diritto al ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
COSA FARE IN CASO DI DINIEGO DELLA DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE?
Contro il diniego della domanda di ricongiungimento familiare può essere proposto ricorso davanti al Tribunale ordinario – sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE del luogo di residenza del cittadino straniero che ha richiesto il ricongiungimento.
********************
L’avvocato Ivana Stojanova fornisce consulenza e assistenza legale riguardo le problematiche afferenti al ricongiungimento familiare:
– Possibilità o meno di presentare domanda per ricongiungimento familiare
– Scelta dei documenti da presentare con la domanda di ricongiungimento familiare
– Presentazione della domanda di ricongiungimento familiare
– Tutela giurisdizionale in caso di diniego della domanda di ricongiungimento familiare