Circolare del Ministero dell’Interno n. 824 del 10 febbraio 2014
Indicazioni operative per la verifica dell’Accordo di integrazione
Il Ministero dell’Interno ha diffuso una nuova circolare relativa al D.P.R. 179/2011 (Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo stato, a norma dell’art. 4 bis co. 2 D.Lgs. 286/98) recante indicazioni operative per la verifica dell’Accordo di integrazione alla scadenza del primo biennio dalla sottoscrizione dei primi accordi dopo l’entrata in vigore della suindicata normativa.
La circolare spiegato innanzitutto che la procedura di verifica dell’Accordo di integrazione spetta allo Sportello Unico Immigrazione, che a tal fine è stato adottato da un apposito sistema informatico.
La cosa più importante è che la circolare spiega che non si procederà alla verifica degli adempimenti per i titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari o nei confronti dei quali sia stato rilasciato un nulla osta per ricongiungimento familiare (causale “Chiuso per esenzione”), in quanto ad essi non può essere applicata la sanzione della revoca del permesso di soggiorno (come esplicitato ex art. 4 bis del TU).
Per quanto riguarda invece agli altri accordi che saranno sottoposti alla procedura di verifica la circolare spiega che sarà obbligo dello Sportello Unico Immigrazione avvisare il cittadino straniero della verifica invitandolo a produrre la documentazione necessaria di cui all’allegato B del D.P.R. 179/2011e nel caso di figli minori in Italia la certificazione comprovante l’adempimento dell’obbligo scolastico, o in assenza, la prova per essersi adoperato per l’adempimento.
Per quanto riguarda la prova della conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, la circolare spiega che saranno accettati i certificati di frequenza di corsi di lingua e cultura italiana rilasciati dagli enti convenzionati con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, conseguiti presso le sedi sul territorio nazionale o all’estero. Saranno inoltre, accettati i certificati rilasciati dai Centri Territoriali Permanenti.
Nell’ipotesi in cui lo straniero non possiede alcun tipo di certificazione idonea a dimostrare la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, la circolare spiega che egli potrà richiedere allo Sportello Unico Immigrazione di sostenere un test per la verifica delle conoscenze richieste. Per prenotare l’iscrizione a questi test lo straniero dovrà accedere al sito web www.accordodintegrazione.dlci.interno.it, utilizzando gli stessi credenziali fornitegli al momento della sottoscrizione dell’accordo di integrazione, i quali potranno, altresì, essere recuperati tramite il sistema dello Sportello Unico Immigrazione.