In questo particolare periodo di “emergenza immigrazione” in seguito alle rivolte nel Nord Africa, il Governo Italiano ha ritenuto sussistenti rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea e conseguentemente ha adottato le misure di protezione temporanea previste dall’art. 20 del D.Lgs 286/1998 ed ha approvato il DPCM 11/02/2011 – con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale, in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa – e il DPCM 05/04/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 08/04/2011 – con il quale sono state definite le misure umanitarie di protezione temporanea.
Il DPCM 5 Aprile 2011 ha previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a favore dei cittadini di Stati appartenenti al Nord Africa affluiti sul territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.
Succesivamente, il Governo Italiano ha emanato il DPCM 06/10/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 08/10/2011, con il quale è stata prorogata per ulteriori sei mesi la validità del permesso di soggiorno per motivi umanitari in parola.
Il 15 maggio 2012, il Governo Italiano ha emanato il successivo DPCM 15/05/2012 con il quale è stata prorogata la validità del permesso di soggiorno per motivi umanitari di ulteriori sei mesi.
Quali sono i contenuti della protezione temporanea?
Alcuni sono esplicitamente stabiliti dal DPCM 5 Aprile 2011 ed altri sono desumibili dagli articoli del T.U. Immigrazione dlgs. 286/98 e dal regolamento d’attuazione DPR 394/1999 nelle parti riguardanti il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
I diritti esplicitamente previsti dal DPCM 81 del 08/04/2011 sono: il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, il diritto a chiedere la protezione internazionale, il diritto al titolo di viaggio sostitutivo del passaporto ed il diritto alla libera circolazione nei Paesi dell’Unione europea, conformemente alle previsioni della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1995 e della normativa comunitaria.
Il DPCM 05/04/2011 all’art. 2 comma 1° stabilisce che il permesso di soggiorno, emanato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 286/1998, deve essere fatto rientrare nell’ambito della categoria del permesso umanitario contemplata dall’art. 11, comma 1 lett. c ter), DPR 394/1999 (regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione).
Stante la natura giuridica di permesso umanitario, gli altri contenuti della protezione umanitaria sono desumibili dalla normativa in materia d’immigrazione ad esso afferente.
Dall’analisi di una serie di disposizioni normative emerge che ai titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari è riconosciuto il diritto a svolgere l’attività lavorativa, autonoma o subordinata, come previsto dall’art. 14 comma 1° lett c) del DPR. 394/1999, il diritto di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari in permesso per altri motivi qualora – alla scadenza – ne ricorrano i presupposti. La possibilità di conversione è prevista dall’art. 14 comma 3° DPR 394/99 secondo cui “con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta”, il diritto all’assistenza sanitaria con l’iscrizione al SSN, previsto dall’art. 34 lett. b) D.Lgs. 286/98 ed il divieto di respingimento ed allontanamento, stabilito dall’art. 19 comma 1° T.U. Immigrazione.