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Legge 30 ottobre 2014 n. 161 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis

La Legge 30 ottobre 2014, n. 161 è entrata in vigore il 25 novembre 2014.  All’art. 3 della legge prevede modifiche al Testo Unico sull’Immigrazione in particolare per quanto concerne i tempi di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) che vengono ridotti a trenta giorni, prorogabili di volta in volta di ulteriori trenta giorni, per un totale di noventa giorni con una specifica legata al trattenimento degli ex detenuti che, se hanno già subito una detenzione di novanta giorni, potranno essere trattenuti nei CIE per un massimo di trenta giorni.

Altre disposizioni riguardano la dichiarazione di presenza prevista dall’art 5, comma 7. La modifica si riferisce agli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorita’ di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, i quali sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia.  Ad essi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.

All’articolo 5 del Testo Unico sull’Immigrazione, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:
7-bis: Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.
7-ter: Nei confronti dello straniero che ha violato l’intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2. L’allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ovvero dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l’allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea.
7-quater: E’ autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall’Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

All’articolo 13 del Testo Unico sull”Immigrazione prima del comma 4 è inserito il seguente:
3-septies: Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all’articolo 10-bis o all’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l’espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell’articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Altre disposizioni riguardano il divieto di reingresso di cui al comma 13. All’articolo 13 del Testo Unico sull’Immigrazione, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

14-bis: Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall’autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388;
14-ter: In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell’Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati.