TIPOLOGIA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO
In Italia esistono diversi tipi di permessi di soggiorno:
Adozione, Affari, Affidamento, Attesa occupazione, Attesa cittadinanza, Atti di particolare valore sociale, Asilo politico, Calamità Naturali, Cure Mediche, Cure Mediche (art. 19 co. 2 lett. d bis D.Lgs. 286/98), Gara sportiva Giustizia, Gravidanza, Integrazione minore (ai sensi dell’art. 31 co. 3 D.Lgs. 286/98), Lavoro autonomo, Lavoro subordinato, Lavoro subordinato stagionale, Minore età, Missione, Motivi famigliari, Motivi Famigliari (minore 14-18 anni), Motivi religiosi, Protezione speciale, Protezione sussidiaria, Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (nei casi di cui all’art. 18 bis D. Lgs. 286/98), Permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo (nei casi di cui all’art. 22 co. 12 bis e ss. D.Lgs. 286/98), Residenza elettiva, Ricerca scientifica, Soggiorno per motivi di protezione sociale (nei casi di cui all’art 18 D. Lgs. 286/1998), Status apolide, Studio, Tirocinio (formazione professionale).
DOVE SI RICHIEDE IL PRIMO RILASCIO O IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO?
La richiesta di primo rilascio o di rinnovo del Permesso di Soggiorno va presentata:
– presso gli Uffici di Poste Italiane (Sportello Amico) – in caso di richiesta per motivi di Adozione, Affidamento, Attesa cittadinanza, Attesa occupazione, Asilo politico (rinnovo), Lavoro autonomo (rinnovo), Lavoro subordinato (rinnovo), Lavoro subordinato stagionale (rinnovo), Motivi famigliari (rinnovo), Motivi famigliari (minore 14-18 anni) (rinnovo), Motivi religiosi, Missione, Protezione sussidiaria (rinnovo), Residenza elettiva, Ricerca scientifica, Studio, Status apolide (rinnovo), Tirocinio (formazione professionale);
– presso l’Ufficio Immigrazione delle Questure – in caso di richiesta per Affari, Atti di particolare valore sociale, Asilo politico, Calamità Naturali, Cure Mediche, Cure Mediche (art. 19 co. 2 lett. d bis D.Lgs. 286/98), Gara sportiva, Giustizia, Gravidanza, Integrazione minore (ai sensi dell’art. 31 co. 3 D.Lgs. 286/98), Minore età, Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (nei casi di cui all’art. 18 bis D. Lgs. 286/98), Permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo (nei casi di cui all’art. 22 co. 12 bis e ss. D.Lgs. 286/98), Protezione sussidiaria (primo rilascio), Soggiorno per motivi di protezione sociale (nei casi di cui all’art 18 D. Lgs. 286/1998), Status apolide (primo rilascio);
– presso lo Sportello Unico Immigrazione istituito presso le Prefetture – in caso di richiesta di primo rilascio per motivi di Lavoro autonomo, Lavoro subordinato, Lavoro subordinato stagionale e Famiglia (ingresso per ricongiungimento familiare);
*Il permesso di soggiorno non deve essere richiesto in caso di soggiorno in Italia fino a tre mesi per motivi di Affari, Turismo e Studio.
QUANDO SI DEVE RICHIEDERE IL PRIMO RILASCIO O IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO?
Il rilascio del Permesso di Soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto da sessanta giorni prima della scadenza a sessanta giorni dopo.
LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
La legge prevede la possibilità di conversione del permesso di soggiorno da un motivo ad altro.
La richiesta di conversione del permesso di soggiorno deve essere fatta durante la validità del permesso di soggiorno.
La richiesta di conversione del permesso di soggiorno deve essere fatta presso lo Sportello Unico Immigrazione.
Possibili conversioni del permesso di soggiorno:
– da attesa occupazione a lavoro subordinato o autonomo;
– da permesso di soggiorno per atti di particolare valore sociale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo;
– da permesso di soggiorno per integrazione minore (ai sensi dell’art. 31 co.3 D.Lgs, 286/98) a motivi famigliari;
– da gravidanza a motivi famigliari (quando lo straniero titolare del permesso di soggiorno rientra nei casi previsti dall’articolo 29 del Testo Unico che regola il diritto al ricongiungimento familiare);
– da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
– da lavoro subordinato a lavoro autonomo;
– da lavoro subordinato in attesa occupazione;
– da minore età a studio o lavoro subordinato;
– da motivi famigliari (minore 14-18 anni) a studio o lavoro subordinato o lavoro autonomo (al compimento del 18° anno);
– da motivi famigliari a lavoro subordinato o autonomo;
– da permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (nei casi di cui all’art 18 D. Lgs. 286/1998) a studio o lavoro subordinato;
– da permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (nei casi di cui all’art. 18 bis D. Lgs. 286/98) a studio o lavoro subordinato;
– da permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo (nei casi di cui all’art. 22 co. 12 bis e ss D. Lgs. 286/98) a studio o lavoro subordinato;
– da protezione sussidiaria a lavoro subordinato;
– da studio (o tirocinio formazione professionale) a lavoro subordinato o a lavoro autonomo (nei casi previsti dalla legge).
COSA FARE IN CASO DI DINIEGO O REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO?
Contro il diniego o la revoca del permesso di soggiorno può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Nel caso di diniego del permesso di soggiorno per motivi di famiglia il cittadino straniero può ricorrere, senza limiti di tempo, al Tribunale ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
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L’avvocato Ivana Stojanova fornisce consulenza e assistenza legale riguardo le problematiche afferenti al permesso di soggiorno:
– Scelta del tipo di permesso di soggiorno da richiedere
– Scelta dei documenti da presentare con la richiesta o il rinnovo del permesso di soggiorno
– Presentazione della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
– Presentazione della richiesta di conversione del permesso di soggiorno
– Tutela giurisdizionale in casi di diniego o revoca del permesso di soggiorno